Art. 6.
(Divieto di doppia cittadinanza).

      1. L'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11 - 1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera perde quella italiana.
      2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai figli di padre o di madre cittadini né ai cittadini ai quali la cittadinanza è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 17-bis.
      3. Nei casi di cui al comma 2 il cittadino può rinunciare alla cittadinanza italiana qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero».